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Con un bonifico bancario una tantum o permanente alla Banca di
Credito Coopererativo di Roma sul Conto
Corrente Bancario codice
IBAN IT
07
C 08327 03218 0747 intestato a Iskra Cooperativa Sociale
Onlus, indicando nel versamento la causale Donazione. Offerta, Erogazione
Liberale;
Ti
ricordiamo che ogni donazione è deducibile dalle tasse
Benefici per persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto legge n.
35/2005Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche
in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15,
comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86
Le erogazioni
liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni
di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari
al 19 per cento della donazione effettuata.
In alternativa
Rif.: art. 10,
lettera g) d.P.R. 917/86
Dal reddito
complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato.
Benefici
per le Imprese
Rif.: art. 14,
decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in
denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società
in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo
e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 100,
comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86
Sono deducibili le
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa
dichiarato.
Rif.: art. 100,
comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR
o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
Rif.: art. 27,
legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le
erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni
colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari
anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle
organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
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